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Riforma costituzionale e Ue, i conti non tornano | Alessandra Mignolli

Il dibattito in corso sulla legge di riforma costituzionale ha finora lasciato in ombra alcuni profili la cui problematicità risulta evidente se si legge il testo alla luce dell’esperienza costituzionale dell’Unione europea, Ue.

Risultano problematici, infatti, sia il ruolo del nuovo Senato, in relazione alla sua composizione e legittimazione, sia l’abolizione del Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), la cui esistenza, invece, è funzionale al lavoro del Comitato economico e sociale europeo (Cese).

Il futuro Senato
Il Senato, di cui al nuovo art. 57 Cost., presenta evidenti elementi di somiglianza con la composizione del Comitato delle Regioni dell’Unione. Quest’ultimo è composto da 350 membri in rappresentanza delle collettività regionali e locali dei 28 Stati dell’Unione.

Ne sono membri, ad esempio, per l’Italia gran parte dei presidenti di Regione, insieme a consiglieri regionali, sindaci, ecc. Analogamente, il nuovo Senato è espressione delle istanze regionali e locali, e realizza una rappresentanza indiretta, in quanto i senatori – consiglieri regionali e sindaci titolari di un mandato elettivo a livello regionale o locale – sono nominati dai vari consigli regionali.

Secondo l’art. 55, 5° comma, Cost., il futuro Senato, oltre a generiche funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali e tra lo Stato e l’Unione europea, non solo sarà chiamato a partecipare all’elezione di fondamentali e delicate figure istituzionali dello Stato, come il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali, ma eserciterà anche una funzione legislativa, in settori limitati ma importanti, in piena parità con la Camera, mentre per altri settori potrà proporre modificazioni, esercitando quindi una funzione consultiva.

Ai sensi del nuovo art. 70 Cost., infatti, esso concorrerà su base paritaria con la Camera a legiferare su materie, quali le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, le leggi che regolano specifiche materie, tra cui la partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione delle normative e delle politiche dell’Unione europea, le leggi che regolano le autonomie regionali e locali, e le leggi di ratifica di trattati internazionali relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.

Il Comitato delle regioni dell’Ue
Il Comitato delle Regioni dell’Ue (Cdr) dispone invece di poteri incisivi e trasversali, ma consultivi e limitati sotto il profilo decisionale. Si tratta di poteri volti a sviluppare la democrazia partecipativa europea attraverso il coinvolgimento delle istanze regionali e locali nel processo di formazione delle norme, e a rafforzare il controllo da parte dei più diretti interessati – le comunità territoriali – sul rispetto del principio di sussidiarietà nell’adozione degli atti legislativi dell’Unione.

Il Cdr elabora pareri – obbligatori ma non vincolanti – su tutti gli atti normativi relativi a materie di interesse regionale (per esempio in tema di trasporti, navigazione marittima e aerea, occupazione, sicurezza del lavoro, ecc.); può essere consultato dalle istituzioni ogniqualvolta lo ritengano opportuno o può esprimere pareri di propria iniziativa.

In sostanza, il Cdr non possiede mai poteri decisionali o legislativi.

(…)

Tale coerenza non si riscontra nella disciplina del Senato configurato dalla legge di riforma costituzionale. In primo luogo perché, in linea generale, nessun organo con una legittimazione democratica e una rappresentatività così limitate e poco omogenee dovrebbe essere titolare di potere legislativo. In secondo luogo perché non tutte le materie per le quali tale potere è previsto dalla legge di riforma sono coerenti con gli interessi rappresentati dal nuovo Senato.

Infine, è evidente che un Senato che si propone di rappresentare gli interessi regionali e locali dovrebbe per sua natura essere coinvolto, in modo molto più trasversale di quanto la riforma non preveda, in tutti i casi in cui tali interessi siano in gioco. Il Senato, invece, verrà escluso dal processo di adozione di leggi ordinarie che potrebbero avere un impatto rilevante sugli interessi locali e regionali, ma si troverà coinvolto su un piano di parità con la Camera elettiva nel processo di revisione costituzionale, per il quale non dispone della rappresentatività e della legittimazione necessarie.

Da Affari Internazionali

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