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Cinque critiche alla riforma costituzionale | Settis, Montanari, Ferrajoli

Giuristi e studiosi, tra cui Salvatore Settis, Tomaso Montanari, Luigi Ferrajoli, in una lettera a Internazionale sottolineano diverse criticità della riforma costituzionale:

1. Gli articoli modificati dalla riforma Boschi sono 47, più di un terzo della carta. Dal 1948 a oggi i cambiamenti apportati alla costituzione nel corso degli anni sono stati molto più contenuti, e spesso hanno modificato uno o pochissimi articoli.

2. Il nuovo senato (non elettivo e a composizione variabile a seconda della durata dell’incarico dei sindaci e dei consiglieri regionali che ricoprirebbero d’ora in poi la carica di senatori) dovrebbe votare paritariamente insieme alla camera per numerosi tipi di leggi (articolo 70) tra cui quelle costituzionali, quelle che determinano le funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane, e che inoltre il nuovo senato eserciterà la sua funzione su ciò che concerne la materia europea (articoli 55 e 80), che riguardano molteplici aspetti della vita di un paese membro.

3. Il parlamento passerebbe da due possibili procedure legislative a un numero non ancora ben individuato di procedure alternative (secondo alcuni 7, secondo altri 9, secondo altri ancora 10 o 11).

4. Rispetto al titolo V, la riforma in alcuni casi ripartisce in modo ambiguo le materie. Per quanto riguarda, per esempio, il patrimonio culturale (articolo 117) se da un lato la tutela e la valorizzazione sarebbero in capo allo stato, dall’altro la promozione spetterebbe alle regioni, con conseguenti conflitti di competenza davanti alla corte costituzionale onde definire l’incerto confine tra “valorizzazione” e “promozione”.
Anche in materia di salute, il ritorno della competenza legislativa in capo allo stato – che tanto ha entusiasmato il mondo della sanità – riguarda solo le “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”, mentre resta alle regioni la competenza in materia di “organizzazione dei servizi sanitari e sociali”, il vero punto debole del sistema da cui discende l’impossibilità di garantire a tutti un uguale diritto alla salute.

5. Si dimentica di sottolineare che la nuova riforma darebbe al governo il potere (articolo 120) di commissariare gli enti locali per dissesto finanziario (potere che nel 2013 gli era stato negato dalla sentenza n. 219 della corte costituzionale), e quello di poter applicare la cosiddetta “clausola di supremazia” anche rispetto alle materie di competenza regionale (articolo 117). L’impressione generale è che la riforma abbia modificato l’equilibrio dei poteri senza ripensare a un bilanciamento adeguato.

In conclusione, dietro un’apparente semplificazione in nome della “governabilità” a noi sembra si celi il pericolo di un caos istituzionale in cui a restare al comando sia di fatto un solo potere: quello dell’esecutivo.

Salvatore Settis
Tomaso Montanari
Maurizio Viroli
Alessandro Pace
Gianni Ferrara
Gaetano Azzariti
Paolo Maddalena
Massimo Villone
Luigi Ferrajoli
Alberto Lucarelli
Enzo Di Salvatore
Geminello Preterossi

Anna Fava
Anna Falcone
Nicola Capone
Marica Di Pierri
Daniela Palma
Sandro Mezzadra
Luca Nivarra
Maurizio De Stefano
Mario Rusciano
Massimo Angrisano
Antonio Locoteca
Nicola Mandirola
Mirko Canevaro
Gabriella Argnani Viroli
Roberto Passini
Aldo Pappalepore
Giovanni Lamagna
Patrizia Gentilini
Giovanni Malatesta
Paola Lattaro
Paola Gargiulo
Nunzia Di Maria
Giovanna Ferrara
Vincenzo Benessere
Alessandra Caputi
Angelo Genovese
Antonio Locoteca
Wanda D’Alessio
Massimo Amodio
Raffaella Dellitto

Internazionale

Categories:   Segnalazioni

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